1. Al comma 3 dell'articolo 138 del citato codice di cui al decreto legislativo 7
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal ventunesimo anno» e le parole: «seicentosettantaquattro virgola settantotto» sono sostituite dalle seguenti: «mille»;
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «trentanove virgola trentasette» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantacinque»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il danno biologico può essere ulteriormente aumentato tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, in misura non inferiore al venticinque per cento»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».