Art. 4.

      1. Al comma 3 dell'articolo 138 del citato codice di cui al decreto legislativo 7

 

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settembre 2005, n. 209, le parole: «determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi del comma 2 può essere ulteriormente aumentato in misura non inferiore al trenta per cento».
      2. All'articolo 139 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal ventunesimo anno» e le parole: «seicentosettantaquattro virgola settantotto» sono sostituite dalle seguenti: «mille»;

          b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «trentanove virgola trentasette» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantacinque»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il danno biologico può essere ulteriormente aumentato tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, in misura non inferiore al venticinque per cento»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».